IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il periodo massimo di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge
regionale  10  marzo  1989,  n.  5 deve essere inteso quale ammontare
massimo del servizio di cui  al  comma  1,  sul  quale  applicare  le
riduzioni  di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo. Pertanto, per
calcolare  il  punteggio  di  anzianita',  in   primo   luogo   vanno
moltiplicati  punti  1,50  per  un  massimo  di  32  trimestri  e sul
punteggio risultante, non superiore nel massimo di  48  punti,  vanno
applicate  le riduzioni, di cui ai citati commi 4 e 5, nei limiti del
servizio per la cui tipologia sia prevista riduzione.