IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il periodo massimo di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 5 deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al comma 1, sul quale applicare le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo. Pertanto, per calcolare il punteggio di anzianita', in primo luogo vanno moltiplicati punti 1,50 per un massimo di 32 trimestri e sul punteggio risultante, non superiore nel massimo di 48 punti, vanno applicate le riduzioni, di cui ai citati commi 4 e 5, nei limiti del servizio per la cui tipologia sia prevista riduzione.